Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 29
1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila.
1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila.