Legge 5 febbraio 1992, n. 143 Art. 4
1. La decorazione e' concessa ai lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o piu' aziende, purche' il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.