Legge 5 febbraio 1992, n. 143 Art. 3
1. La decorazione e' concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di eta' e abbiano l'anzianita' di lavoro indicata all'articolo 4.
1. La decorazione e' concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di eta' e abbiano l'anzianita' di lavoro indicata all'articolo 4.