Legge 30 dicembre 1991, n. 411 Art. 6
1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di "Ente irriguo umbro-toscano".
1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di "Ente irriguo umbro-toscano".