Legge 30 dicembre 1991, n. 411 Art. 5
1. Il limite di spesa di cui all' articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765 , e' elevato a lire 1.000 milioni.
2. Il limite di spesa di cui all' articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765 , e' elevato a lire 100 milioni.