Legge 16 ottobre 1991, n. 321 Art. 12
1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' ridotto a tre anni.
Nota all' art. 12 : - L' art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) e' cosi' formulato: "Art. 33 (Trasferimento di sede). - Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato".
Verweist auf
- Legge 16 ottobre 1991, n. 321 Art. 33
- Legge 16 ottobre 1991, n. 321 Art. 6