Legge 16 ottobre 1991, n. 321 Art. 11
1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati civili dello Stato.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si provvede ad adeguare l'ordinamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti alla disposizione di cui al comma 1.