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Legge 14 agosto 1991, n. 281 · Legge 14 agosto 1991, n. 281 — Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Legge 14 agosto 1991, n. 281 Art. 6I m p o s t e

In KraftAmtlicher Text

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila. 2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni. 3. Sono esenti dall'imposta: a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge; b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni; c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi; d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza; e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro; f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che il presente articolo e' abrogato con effetto dall' anno 1992.