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Legge 14 agosto 1991, n. 281 · Legge 14 agosto 1991, n. 281 — Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Legge 14 agosto 1991, n. 281 Art. 5Sanzioni

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2004, N. 189 )) .

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8. (1) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 ( in G.U. 1a s.s. 1/4/1992, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5, sesto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziche' nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".