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Legge 5 agosto 1991, n. 249 · Legge 5 agosto 1991, n. 249 — Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Legge 5 agosto 1991, n. 249 Art. 27Organi dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

In KraftAmtlicher Text

1. Gli organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) l'assemblea dei delegati;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei sindaci.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente e' autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dall'assemblea dei delegati.