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Legge 5 agosto 1991, n. 249 · Legge 5 agosto 1991, n. 249 — Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Legge 5 agosto 1991, n. 249 Art. 26Ricalcolo delle pensioni

In KraftAmtlicher Text

1. Coloro che godono della pensione di vecchiaia, di inabilita', di invalidita', di reversibilita' o indiretta precedentemente alla data di cui all'articolo 24, comma 1, possono chiederne, per una sola volta, il ricalcolo per fruire dell'integrazione di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Ai fini del ricalcolo di cui al comma 1, sara' verificato il requisito della contribuzione integrativa e calcolata l'entita' della pensione integrativa secondo le disposizioni della presente legge.