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Legge 21 febbraio 1991, n. 52 · Legge 21 febbraio 1991, n. 52 — Disciplina della cessione dei crediti di impresa

Legge 21 febbraio 1991, n. 52 Art. 3Cessione di crediti futuri e di crediti in massa

In KraftAmtlicher Text

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

3. La cessione in massa dei crediti futuri puo' avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se e' indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.