Legge 21 febbraio 1991, n. 52 Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((1))
---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
Verweist auf
- Legge 21 febbraio 1991, n. 52 Art. 161