Legge 9 gennaio 1991, n. 19 Art. 6
1. Il Governo e' tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre citta' italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia. ((1))
------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 276 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.