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Legge 9 gennaio 1991, n. 19 · Legge 9 gennaio 1991, n. 19 — Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

Legge 9 gennaio 1991, n. 19 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. E' autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268 , modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41 , e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 , nella zona del porto commerciale di Porto Marghera. Alla relativa delimitazione si provvede, su proposta del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonche' per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, e' concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per l'anno 1992.

Nota all' art. 5: - Il D.Lgs. n. 268/1948 reca: "Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia".