Legge 22 dicembre 1990, n. 401 Art. 23Abrogazione di disposizioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604 , e delle successive modificazioni, salvo che per le destinazioni per le quali siano state gia' avviate le procedure previste dal terzultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge.
Nota all'art. 23: - Per il titolo della legge n. 604/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.