Legge 22 dicembre 1990, n. 401 Art. 17Personale a contratto
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)) .
2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.