Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 84Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio
1. Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 144-bis. - (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio). - Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 144