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Legge 26 novembre 1990, n. 353 · Legge 26 novembre 1990, n. 353 — Provvedimenti urgenti per il processo civile

Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 83Procedimento in camera di consiglio

In KraftAmtlicher Text

1. L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice".

Nota all'art. 83: - Il testo dell'art. 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , come modificato dalla legge pubblicata, e' il seguente: "Art. 138 (Procedimento in camera di consiglio). - Il primo presidente della corte suprema di cassazione, nei primi casi d'inammisibilita' e d'improcedibilita' del ricorso e negli altri casi previsti nell'art. 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta. Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della corte. Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'art. 375, quarto comma, del codice".