Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 83Procedimento in camera di consiglio
1. L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice".
Nota all'art. 83: - Il testo dell'art. 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , come modificato dalla legge pubblicata, e' il seguente: "Art. 138 (Procedimento in camera di consiglio). - Il primo presidente della corte suprema di cassazione, nei primi casi d'inammisibilita' e d'improcedibilita' del ricorso e negli altri casi previsti nell'art. 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta. Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della corte. Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'art. 375, quarto comma, del codice".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 138
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 375