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Legge 26 novembre 1990, n. 353 · Legge 26 novembre 1990, n. 353 — Provvedimenti urgenti per il processo civile

Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 53Forme e termini della costituzione in appello

In KraftAmtlicher Text

1. Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini e i procedimenti davanti al tribunale".

Nota all'art. 53: - Il testo dell' art. 347 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 347 (Forme e termini della costituzione in appello). - La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado".