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Legge 26 novembre 1990, n. 353 · Legge 26 novembre 1990, n. 353 — Provvedimenti urgenti per il processo civile

Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 52Domande ed eccezioni nuove

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 345 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 345. - (Domande ed eccezioni nuove)- Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono essere nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispesabili ai fini della decisione della cause ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre riferirsi il giuramento decisorio".