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Legge 26 novembre 1990, n. 353 · Legge 26 novembre 1990, n. 353 — Provvedimenti urgenti per il processo civile

Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 41Rappresentanza davanti al conciliatore

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 317. - (Rappresentanza davanti al conciliatore). - Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persone munite di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".