Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 41Rappresentanza davanti al conciliatore
1. L' articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 317. - (Rappresentanza davanti al conciliatore). - Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persone munite di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 317