Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 40Forma della domanda
1. Dopo l' articolo 315 del codice di procedura civile e' inserita la seguente intitolazione: "Capo III. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Conciliatore".
2. L' articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 316. - (Forma della domanda). - Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 316