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Legge 11 ottobre 1990, n. 290 · Legge 11 ottobre 1990, n. 290 — Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Legge 11 ottobre 1990, n. 290 Art. 24

In KraftAmtlicher Text

1. Il comitato nazionale dei delegati e' composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.

2. Le modalita' di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.

3. In seno al comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del comitato stesso.