Legge 11 ottobre 1990, n. 290 Art. 18
1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio l98l, n. 6, e' riaperto ai fini anche, ove sia stata gia' esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 6 del 1981 , come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
Note all'art. 18: - Il testo del primo comma dell'art. 24 (Integrazione contributiva per il passato) della citata legge n. 6/1981 e' il seguente: "Le facolta' di cui al primo e al secondo comma dell'art. 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge". - Per il primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 6/1981 vedi precedente nota all'art. 2.