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Legge 11 ottobre 1990, n. 290 · Legge 11 ottobre 1990, n. 290 — Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Legge 11 ottobre 1990, n. 290 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

1. Contributi, modalita' e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.

2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.