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Legge 11 ottobre 1990, n. 290 · Legge 11 ottobre 1990, n. 290 — Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Legge 11 ottobre 1990, n. 290 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente. 2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione. 3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti".