Legge 11 ottobre 1990, n. 290 Art. 15
1. L' articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente. 2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione. 3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti".