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Legge 5 giugno 1989, n. 219 · Legge 5 giugno 1989, n. 219 — Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

Legge 5 giugno 1989, n. 219 Art. 9

Capo II NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

In KraftAmtlicher Text

1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.

2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall' articolo 90 della Costituzione , afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.

3. Tuttavia l'autorita' giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell' articolo 90 della Costituzione , pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

Nota all'art. 9: Per il testo dell' art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.