Legge 5 giugno 1989, n. 219 Art. 10
Capo II NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE
1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall' articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria.
2. Se l'autorita' giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.
Nota all'art. 10: Per il testo dell' art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.
Verweist auf
- Legge 5 giugno 1989, n. 219 Art. 5
- Legge 5 giugno 1989, n. 219 Art. 90