Legge 8 marzo 1989, n. 101 Art. 21
1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunita' competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. 2. Conservano la personalita' giuridica i seguenti enti aventi finalita' di culto che svolgono altresi' attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a): a) Asili infantili israelitici - Roma; b) Ospedale israelitico - Roma; c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma; d) Orfanotrofio israelitico italiano "'G. e V. Pitigliani" - Roma; e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma; f) Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze; g) Societa' israelitica di misericordia - Siena. 3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalita' giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.