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Legge 8 marzo 1989, n. 101 · Legge 8 marzo 1989, n. 101 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane

Legge 8 marzo 1989, n. 101 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.

2. Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.

3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformita' al testo depositato.