Legge 15 febbraio 1989, n. 93 Art. 2
1) Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
1) Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.