Legge 15 febbraio 1989, n. 93 Art. 1
1) Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.
1) Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.