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Legge 1 febbraio 1989, n. 36 · Legge 1 febbraio 1989, n. 36 — Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

Legge 1 febbraio 1989, n. 36 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.