Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 1 febbraio 1989, n. 36 · Legge 1 febbraio 1989, n. 36 — Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

Legge 1 febbraio 1989, n. 36 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.

2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.

3. Con determinazione del capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i capi di stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.