Legge 2 gennaio 1989, n. 17 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII, punto 2, della convenzione stessa.
1. Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII, punto 2, della convenzione stessa.