Legge 2 gennaio 1989, n. 17 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato ad aderire alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980.
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato ad aderire alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980.