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Legge 31 ottobre 1988, n. 480 · Legge 31 ottobre 1988, n. 480 — Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 31 ottobre 1988, n. 480 Art. 9Misura della pensione

In KraftAmtlicher Text

1. Per i periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione dovuta dal Fondo e' pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 25, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 .

Nota all' art. 9 : L' art. 25, secondo comma, della legge n. 859/1965 , come sostituito dall' art. 1 della legge n. 484/1973 , e' cosi' formulato: "La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente art. 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta".