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Legge 31 ottobre 1988, n. 480 · Legge 31 ottobre 1988, n. 480 — Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 31 ottobre 1988, n. 480 Art. 10Adeguamento periodico delle pensioni

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484 , e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Adeguamento periodico delle pensioni). - 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".