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Legge 12 luglio 1988, n. 270 · Legge 12 luglio 1988, n. 270 — Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure

Legge 12 luglio 1988, n. 270 Art. 6Copertura finanziaria

In KraftAmtlicher Text

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992.

2. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.