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Legge 12 luglio 1988, n. 270 · Legge 12 luglio 1988, n. 270 — Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure

Legge 12 luglio 1988, n. 270 Art. 5Composizione del comitato di vigilanza del Fondo

In KraftAmtlicher Text

1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e' integrato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, da un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di livello non inferiore al settimo.

Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 24 del D P.R. n. 639/1970 e' il seguente: "Art. 24. - La composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione e' cosi' modificata: 1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore; 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore; 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata".