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Legge 19 novembre 1987, n. 476 · Legge 19 novembre 1987, n. 476 — Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche

Legge 19 novembre 1987, n. 476 Art. 7Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14

TITOLO I ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14 , la previsione tra i soggetti beneficiari dell'associazione denominata "Associazione italiana societa' e salute" va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla "Associazione centro culturale societa' e salute".

Nota all' art. 7, comma 1 : L' art. 3 della legge n. 14/1985 (Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale) indica le associazioni a cui, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, sono stati assegnati i contributi. All'Associazione italiana societa' e salute, di cui la presente legge puntualizza l'esatta denominazione, era stata erogata la somma di lire 50 milioni annui.