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Legge 19 novembre 1987, n. 476 · Legge 19 novembre 1987, n. 476 — Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche

Legge 19 novembre 1987, n. 476 Art. 6Assegnazione dei contributi

TITOLO I ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

In KraftAmtlicher Text

1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarita' delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

3. (( COMMA ABRROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 )) . ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476 , sono abrogati."