Legge 16 aprile 1987, n. 183 Art. 18Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente
TITOLO III CONFERIMENTO DI FORZA DI LEGGE A DIRETTIVE DELEGA LEGISLATIVA ADEGUAMENTI TECNICI
1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco "C" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;
b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo: 1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale; 2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente; 3) adeguate misure di vigilanza e controllo.