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Legge 16 aprile 1987, n. 183 · Legge 16 aprile 1987, n. 183 — Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari

Legge 16 aprile 1987, n. 183 Art. 17Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanita

TITOLO III CONFERIMENTO DI FORZA DI LEGGE A DIRETTIVE DELEGA LEGISLATIVA ADEGUAMENTI TECNICI

In KraftAmtlicher Text

1. I decreti delegati in materia di agricoltura e sanita', di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una piu' efficiente tutela economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli animali evitando che contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvedera': 1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali; 2) a stabilire le modalita' d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti per categorie; 3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni; 4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo.

b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonche' a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo.