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Legge 18 febbraio 1987, n. 34 · Legge 18 febbraio 1987, n. 34 — Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

Legge 18 febbraio 1987, n. 34 Art. 8Applicabilita' delle norme

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza e cessata, entro il 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o puo' usufruire dei benefici previsti dall' articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1080, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 . ((1))