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Legge 18 febbraio 1987, n. 34 · Legge 18 febbraio 1987, n. 34 — Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

Legge 18 febbraio 1987, n. 34 Art. 7Cumulo

In KraftAmtlicher Text

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali e' stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non puo' eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena cosi' determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale . ((1))

------------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 396 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o piu' sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 ."