Legge 14 febbraio 1987, n. 42 Art. 6
1. Al primo comma dell'articolo 12 e' soppresso l'inciso: ", anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto,".
Nota all'art. 6: Il testo dell' art. 12 della legge n. 257/1976 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12. - L'istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplina che sara' stabilita dallo statuto di cui al successivo art. 13. Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potra' perseguire i fini dell'istituto anche mediante l'istituzione di altri corsi di insegnamento oltre a quelli di cui all'art. 9. La spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi e' a carico del bilancio dell'istituto".
Verweist auf
- Legge 14 febbraio 1987, n. 42 Art. 12
- Legge 14 febbraio 1987, n. 42 Art. 13
- Legge 14 febbraio 1987, n. 42 Art. 9