Legge 14 febbraio 1987, n. 42 Art. 5
1. L'articolo 10 e' soppresso.
Nota all'art. 5: Il testo dell' art. 10 della legge n. 257/1976 era il seguente: "Art. 10. - All'istituto nazionale di alta matematica vengono assegnati per un quinquennio, prorogabile una sola volta, tre professori universitari di ruolo. I predetti professori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del comitato direttivo dell'istituto, e conservano lo stesso stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari di ruolo anche per quanto attiene allo sviluppo della carriera. I professori assegnati all'Istituto non possono continuare l'insegnamento nelle facolta' di provenienza, ne' avere incarichi di insegnamento presso universita' o istituti di istruzione universitaria. I professori universitari di cui al primo comma sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano assegnati all'istituto, salvo che non raggiungano i limiti di eta' per essere collocati a riposo. All'atto della cessazione dalla funzione esplicata presso l'istituto nazionale di alta matematica, i predetti professori vengono riammessi, ove occorra, in ruolo, anche in soprannumero, nella sede gia' occupata".
Verweist auf
- Legge 14 febbraio 1987, n. 42 Art. 10