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Legge 14 febbraio 1987, n. 41 · Legge 14 febbraio 1987, n. 41 — Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa

Legge 14 febbraio 1987, n. 41 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. Il patrimonio della Scuola e' costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari gia' appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.

2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.

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2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363 , e 24 ottobre 1984, n. 947 .

))